{"id":1028,"date":"2012-06-29T11:11:11","date_gmt":"2012-06-29T11:11:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.manor-re.com\/?page_id=1028"},"modified":"2012-06-29T11:18:12","modified_gmt":"2012-06-29T11:18:12","slug":"imu","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.manor-re.com\/index.php\/imu\/","title":{"rendered":"IMU"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>L\u2019Imposta Municipale Unica (IMU)<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Per un semplice calcolo possiamo condurvi tra i tanti calcolatori on-line a questo in particolare:<\/p>\n<p><strong>Calcolatore I.M.U. on line:<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"http:\/\/www.calcoloimu.it\/\">http:\/\/www.calcoloimu.it\/<\/a><\/p>\n<p><strong>Presupposto di Imposta:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019IMU ha come presupposto dell\u2019imposta \u00a0il possesso di beni immobili ossia : fabbricati o terreni, compresa l\u2019abitazione principale(\u201cl\u2019immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u00e0 immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.\u201d) \u00a0e le sue pertinenze(\u201cesclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C\/2, C\/6 e C\/7, nella misura massima di un\u2019unit\u00e0 pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all\u2019unit\u00e0 ad uso abitativo.\u201d)\u00a0 .<\/p>\n<p>Nella \u00a0formulazione iniziale avrebbe dovuto accorpare le varie imposte esistenti sui beni immobili diversi dall\u2019abitazione principale e relative pertinenze. Il soggetto attivo dell\u2019imposta \u00e8 il comune , il soggetto passivo il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le rispettive quote di possesso.<\/p>\n<p>Con\u00a0 una quota di imposta pari al 50% dell\u2019importo calcolato su tutto il parco immobiliare comunale con aliquota base dello 0,76%, al netto del gettito derivante da \u201cabitazioni principali\u201d e \u201cpertinenze\u201d, fabbricati rurali ad uso strumentale e senza tener conto delle detrazioni e delle modifiche alle aliquote \u00e8 riservata allo Stato. Tale quota di imposta \u00e8 versata allo Stato contestualmente all\u2019imposta municipale propria. Da questo versamento contestuale si deduce che il Comune non sia tenuto ad incassare interamente il tributo per poi riversare allo Stato la parte di sua spettanza, ma fin dal momento del pagamento (che avviene mediante modello F24) il gettito verr\u00e0 ripartito tra i due Enti. L\u2019accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme cos\u00ec recuperate, gli interessi e le relative sanzioni.<\/p>\n<p><strong>Base Imponibile:<\/strong><\/p>\n<p>La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno. I moltiplicatori sono:<\/p>\n<p>a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C\/2, C\/6 e C\/7, con esclusione della categoria catastale A\/10;<\/p>\n<p>b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C\/3, C\/4 e C\/5;<\/p>\n<p>c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A\/10 e D\/5;<\/p>\n<p>d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D\/5), tale moltiplicatore sar\u00e0 elevato a 65 a decorrere dal 1\u00ba gennaio 2013;<\/p>\n<p>e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C\/1;<\/p>\n<p>f) 135 per i terreni (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore \u00e8 ridotto a 110).<\/p>\n<p><strong>Quando pagare<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019imposta \u00e8 dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell\u2019anno nei quali si \u00e8 protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si \u00e8 protratto per almeno quindici giorni \u00e8 computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Versamenti<\/strong><\/p>\n<p><strong>(3 rate)<\/strong><\/p>\n<p>la\u00a0<strong>1a<\/strong>\u00a0e la\u00a0<strong>2a<\/strong>\u00a0rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell\u2019imposta calcolata applicando l\u2019aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la\u00a0<strong>3a\u00a0<\/strong>\u00e8 versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell\u2019imposta complessivamente dovuta per l\u2019intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;<\/p>\n<p><strong>(2 rate)<\/strong><\/p>\n<p>la\u00a0<strong>1a<\/strong>\u00a0rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell\u2019importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione;\u00a0 la\u00a0<strong>2a<\/strong>\u00a0, entro il 17 dicembre, a saldo dell\u2019imposta complessivamente dovuta per l\u2019intero anno, con conguaglio sulla prima rata;<\/p>\n<p><strong>Ravvedimento operoso ( 3 possibilit\u00e0 ) :<\/strong><\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>\u201cravvedimento sprint\u201d:<\/strong>\u00a0che pu\u00f2 essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>\u201dravvedimento breve\u201d<\/strong>\u00a0(mensile) che pu\u00f2 essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14\u00b0 giorno ed entro il 30\u00b0 la misura del 30 per cento, la sanzione si riduce di 1\/10 e quindi al 3.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>\u201cravvedimento lungo\u201d<\/strong>\u00a0(annuale) che pu\u00f2 essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all\u2019anno nel corso del quale \u00e8 commessa la violazione. Oltre il trentesimo giorno, la sanzione si riduce di 1\/8 e quindi al 3,75%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Imposta Municipale Unica (IMU) Per un semplice calcolo possiamo condurvi tra i tanti calcolatori on-line a questo in particolare: Calcolatore I.M.U. on line:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0http:\/\/www.calcoloimu.it\/ Presupposto di Imposta: L\u2019IMU ha come presupposto dell\u2019imposta \u00a0il possesso di beni immobili ossia : fabbricati o terreni, compresa l\u2019abitazione principale(\u201cl\u2019immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u00e0 immobiliare, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.manor-re.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1028"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.manor-re.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.manor-re.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.manor-re.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.manor-re.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1028"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.manor-re.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1028\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1037,"href":"https:\/\/www.manor-re.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1028\/revisions\/1037"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.manor-re.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}