NUOVA LEGGE REGIONALE LOMBARDA RECUPERO SEMINTERRATI

seminterratoVia libera alla legge per il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Lombardia.

In data 28/02/2017 è stato votato il testo definitivo della proposta n. 258, pensata per facilitare la ristrutturazione di spazi già esistenti ma non sfruttati, da adibire ad uso abitativo, commerciale o terziario. I seminterrati da recuperare non potranno essere inferiori di 2,40 metri, stabilisce il provvedimento, abbassando di 0,30 metri il parametro relativo all’altezza. In caso di aumento del carico urbanistico, vi è l’obbligo di creare nuovi spazi per parcheggi e servizi, permettendo in caso di impossibilità di monetizzarli. Esentati dal versamento del costo di costruzione solo i seminterrati con una superficie lorda non superiore ai 200 metri quadrati se adibita a uso abitativo e non superiore ai 100 metri quadrati se per altri usi, che costituiscono pertinenza diretta di unità immobiliari. Entro il termine di 4 mesi dall’entrata in vigore i comuni dovranno disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della legge per esigenze legate alla tutela del paesaggio, al rischio idrogeologico e alla difesa del suolo. Superata la scadenza i luoghi da escludere potranno essere aggiornati in caso di nuovi eventi alluvionali o in seguito a specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico. Rimangono preclusi gli spazi oggetto di attività di bonifica, in corso o già effettuate, e i luoghi dove siano presenti fenomeni di risalita della falda acquifera. Gli interventi, da effettuare nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, saranno possibili solo sui seminterrati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della legge e solo dove siano posti in strutture servite da tutte le urbanizzazioni primarie. Per quanto riguarda gli immobili realizzati dopo l’entrata in vigore della legge, sarà necessario attendere almeno 5 anni per poter applicare questo provvedimento. Inoltre nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità i vani e i locali seminterrati non potranno essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso, pena il pagamento di un corrispettivo come previsto nella legge n. 12/2005.